affido condiviso

Guida alla separazione conflittuale #3. Affido condiviso e affido esclusivo: quali differenze?

Prima di entrare nel merito delle differenze fra le due tipologie di affidamento, è opportuno definire il concetto di potestà [1], ora sostituito da quello di “responsabilità genitoriale“, ovvero il potere di sostituirsi al figlio minore in ogni attività giuridica.

Tale potere è proprio di chi sia titolare della potestà genitoriale, ovvero dei genitori naturali o di chi abbia riconosciuto il figlio. A meno che non ci siano specifici contrari provvedimenti di un Giudice, la titolarità spetta sempre ad entrambi i genitori.

Quando si parla di affidamento,[2] invece, si fa riferimento al cosiddetto esercizio della responsabilità genitoriale (potestà), ovvero all’assunzione di decisioni da parte dei genitori nell’interesse del figlio.

Le decisioni possono riguardare:

questioni di ordinaria amministrazione, che riguardano il normale evolversi della quotidianità dei figli, le quali, pertanto, non incidono su rilevanti aspetti della vita degli stessi (es. accudimento e cura quotidiana del minore);
questioni di non particolare rilevanza ma influenti sulla vita e sulla crescita del minore (es. scelta delle attività sportive; delle attività extrascolastiche; delle frequentazioni);
questioni straordinarie, ovvero relative all’istruzione, all’educazione e alla salute dei figli (es. prestare il consenso per trasfusioni di sangue o decidere un intervento chirurgico; praticare le vaccinazioni facoltative; sottoporre il figlio a psicoterapia; fissare la sua dimora e residenza; iscriverlo a una scuola privata o pubblica; battezzarlo; praticare circoncisione).

 

Veniamo ora alle differenze fra l’affidamento condiviso e quello esclusivo.

 

AFFIDAMENTO CONDIVISO

In questo caso, vengono assunte da entrambi i genitori le decisioni relative sia a questioni ordinarie che a quelle straordinarie.
Mentre per quanto riguarda le questioni straordinarie, i genitori devono sempre concordare le decisioni, per quanto concerne le questioni ordinarie il Giudice può disporre un esercizio congiunto oppure disgiunto della responsabilità genitoriale: nel primo caso, le decisioni vanno concordate fra genitori, nel secondo caso ciascun genitore decide durante i propri turni di responsabilità (ovvero nei giorni/periodi in cui ha con sè il minore).

 

AFFIDAMENTO ESCLUSIVO

In questo caso, esclusivamente le decisioni relative a questioni ordinarie vengono assunte solo dal genitore affidatario, mentre le questioni straordinarie vanno sempre discusse e decise da entrambi i genitori.
Ciò perchè, le decisioni che riguardano il “maggiore interesse dei figli” sono considerato dalla normativa come manifestazione della titolarità piuttosto che all’esercizio della potestà genitoriale. Detto in parole semplici, tali questioni hanno a che fare con l’essere genitore di tale figlio e questo è tanto un irrinunciabile dovere del genitore quanto un inalienabile diritto del figlio.

L’obbligo di assumere decisioni congiunte, previa discussione preventiva, riguarda tre peculiari aspetti della vita dei figli:

1) istruzione: ad esempio, scelta indirizzo scolastico, scuola pubblica o privata, inserimento del minore in collegio, attività extrascolastiche;
2) educazione: ad es., frequentazione o meno di corsi di insegnamento di altra religione, somministrazione o meno di determinati sacramenti religiosi, partecipazioni a viaggi;
3) salute: ad es., intervento chirurgico, ricorso a medicine alternative, cure odontoiatriche che importino interventi invasivi, trattamenti psicoterapeutici.

La regola dell’accordo sulle questioni di maggior interesse vale anche se vien disposto l’affidamento esclusivo: il genitore non affidatario continuerà quindi a partecipare a tali decisioni.

NB: La distanza geografica fra i due genitori o anche la detenzione dell’uno, non sono motivi sufficienti perchè un genitore non partecipi a decisioni su questioni straordinarie.
Spetterà al Giudice tutelare, eventualmente interpellato per dirimere questioni straordinarie specifiche su cui non vi è accordo tra i genitori, decidere se far prevalere l’opinione dell’uno o dell’altro, sulla base del superiore interesse del minore.

 

Riassumendo:


NOTE

[1] Per un approfondimento sui concetti di potestà, esercizio e titolarità, nonchè sui provvedimenti giudiziari a tutela dei minori, cliccare qui
[2] Per un approfondimento sulle varie tipologie di affidamento e dei relativi articoli del Codice, cliccare qui

 

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